Valeria Logrillo 231 Il sole 24 ore

Intervento di Valeria Logrillo e Sofia Monzani per NT+ Il Sole 24 Ore

L’attività formativa nell’ambito del Dlgs 231/01

di Valeria Logrillo, partner Il Sole 24 Ore

Il piano di formazione deve essere attuato dalla società – ma promosso e supervisionato dall’Organismo di Vigilanza – con periodicità e differenziato sulla scorta dei livelli delle funzioni ricoperte dai destinatari

Un’efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo dipende anche dalla predisposizione di un idoneo piano di formazione rivolto ai soggetti destinatari dello stesso [1], avente lo scopo di conferire a questi ultimi una conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e dei presidi posti in essere dall’ente ai fini preventivi.
L’esperienza maturata in tale settore insegna come il momento formativo – preceduto dalla messa a disposizione e conoscenza dei documenti (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nella sua Parte Generale e Speciale, Codice Etico ed eventuali loro allegati) – segni la fase di passaggio dalla astratta conoscenza dei principi e delle regole in essi contenuti alla loro effettiva attuazione.

Durante l’evento formativo i destinatari, oltre ad essere resi edotti di tutti gli elementi di riferimento, possono comprenderne l’effettiva portata, le concrete modalità di attuazione e i rischi conseguenti alle violazioni.
Per tali ragioni può risultare opportuno estendere il programma di formazione anche a soggetti che, pur non essendone dipendenti, operino nell’ambito della società, come, ad esempio, gli stagisti, gli agenti o i consulenti esterni, in particolare qualora siano coinvolti in attività giudicate sensibili.

Con riferimento al momento di erogazione è bene specificare che l’attività formativa deve essere attuata dopo l’adozione del Modello, possibilmente in un momento immediatamente successivo, in quanto lo stesso non può dirsi efficacemente attuato prima che i suoi contenuti siano stati resi noti a tutto il personale. Ciò non è, però, sufficiente: la formazione va riproposta al verificarsi di talune circostanze:

  • in seguito ad attività di aggiornamento del Modello e/o del Codice Etico (si pensi a quelli conseguenti alle modifiche legislative, come la non infrequente introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità dell’ente);
  • in occasione di mutamenti di rilievo nell’organizzazione aziendale;
    quando è suggerito dallo stesso Organismo di Vigilanza (il cui ruolo è anche quello di verificare l’effettività e la qualità dell’attività formativa), laddove riscontri particolari criticità ovvero ravvisi
  • l’opportunità di approfondire determinate tematiche rilevanti per la Società;
  • nel caso in cui siano state rilevate violazioni del Modello;
  • decorso del tempo dal precedente evento formativo.

 

Continua a leggere l’articolo di Valeria Logrillo, pubblicato il 10 febbraio 2022, sul sito NT Plus Diritto Il Sole 24 Ore.

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