La speranza di un intervento di armonizzazione tra Codice degli Appalti e Riforma Cartabia
Lunedì 30 gennaio 2023
La scelta dell’imprenditore di adeguarsi al d.lgs. 231/01, nonostante l’assenza di un obbligo normativo, mediante la predisposizione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e l’istituzione di un Organismo di Vigilanza è dettata da più ragioni, come insegnano i sondaggi condotti in questa materia; poiché, accanto all’aspettativa di creare un sistema di esonero della responsabilità della società in caso di contestazione di un reato commesso nel suo interesse e/o a vantaggio, vi è la consapevolezza che l’adozione di questo insieme di strumenti avvantaggi l’ente che partecipa agli appalti, mediante un apposito punteggio che le stazioni appaltanti assegnano a chi se ne è dotato.
Considerato che, nella prassi, l’imprenditore è conscio che lo sforzo di adeguamento al d.lgs. 231/01 non lo metterà totalmente al riparo da un accertamento dibattimentale dell’idoneità del Modello adottato, la valorizzazione dell’adeguamento in altre sedi lo incentiva a intraprendere questo percorso di compliance, spesso unitamente ad altre certificazioni ad adesione volontaria che contribuiscono ad attestare le buone pratiche aziendali o una delle misure di self-cleaning che può essere attuata, ai sensi del nuovo art. 96 del Codice degli appalti, anche in corso di procedura.
La proposta di modifica al Codice degli appalti giunge mentre gli operatori del diritto si trovano a fare i conti con una riforma (Cartabia) che, stravolgendo numerosi istituti del diritto penale e processuale e limitando gli effetti extrapenali dei provvedimenti, necessita di una rivoluzione culturale e di un differente approccio, da parte di tutti gli attori, alle indagini prima e al processo penale poi.
La riforma si muove su intenti accelerativi e garantistici ed è volta – tra gli altri obiettivi – ad annullare gli effetti dell’iscrizione di una notizia di reato e finanche di una sentenza di patteggiamento sul piano civile, amministrativo e disciplinare.
Ed infatti, proprio per garantire la neutralizzazione degli effetti extra-penali in malam partem, è stato inserito il nuovo art. 335 bis nel codice di procedura penale rubricato «Limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi», secondo cui la mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.
Con riferimento al patteggiamento, in attuazione della previsione della legge delega volta a «ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi» è stato introdotto il comma 1 bis all’art. 445 c.p.p. che ne vieta l’efficacia e l’utilizzo a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari, amministrativi e per l’accertamento della responsabilità contabile. Il tutto anche se l’accordo pattizio è stato raggiunto dopo la chiusura del dibattimento.
È del tutto evidente che le modifiche, seppur operate all’interno delle norme processual-penalistiche, hanno una portata e un’efficacia extra-penale di cui la riforma al codice degli appalti in discussione (e illustrata negli altri elaborati della pagina) sembra non tenere conto, remando in direzione opposta a quella nitidamente tracciata dalla riforma Cartabia, nella misura in cui si fa riferimento alla “contestata o accertata” commissione di uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/01 che potrà integrare illecito professionale e condurre all’esclusione della società dalla gara.
E, dunque, mentre ci si aspetterebbe un intervento volto ad armonizzare le regole attuali e quindi ad eliminare il riferimento dal vigente codice degli appalti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ci si trova invece a commentare una norma che aggrava gli effetti extra penali anticipandoli a provvedimenti di esercizio dell’azione penale con ogni temibile conseguenza per le imprese.