valeria Logrillo tribunale Novara

Su Giurisprudenza Penale la nota dell’avv. Valeria Logrillo alla sentenza emessa dal Tribunale di Novara in materia di reati alimentari e ne bis in idem

La nota dell’avv. Valeria Logrillo su Giurisprudenza Penale

La pronuncia del Tribunale di Novara (20 dicembre 2022, n. 1376) in materia di ne bis idem e reati alimentari

Il Tribunale di Novara in composizione monocratica, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha riconosciuto la violazione del principio del ne bis in idem in materia di reati alimentari, accogliendo la tesi difensiva in ordine all’identità del fatto storico ascritto all’imputato – ricondotto dalla Pubblica Accusa nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 5 lett. b) della legge 283/62 – rispetto a quello già accertato e sanzionato amministrativamente con provvedimento irrevocabile.

Le motivazioni richiamano l’interpretazione conforme dell’art. 649 c.p.p. così come formulata dalla Corte Costituzionale della sentenza n. 149/2022 (in materia di diritto d’autore).

All’imputato era contestata la menzionata contravvenzione in quanto, in qualità di amministratore unico di un’impresa attiva nel settore della preparazione e del confezionamento di alimenti, aveva destinato al trasporto, con il fine di distribuire per il consumo, alimenti deperibili e surgelati in cattivo stato di conservazione, adoperando un furgone non dotato di apparecchiature idonee per il mantenimento della temperatura adeguata, fatto per il quale erano state elevate due diverse sanzioni amministrative, una per l’automezzo non idoneo al trasporto di derrate alimentari e una per la conservazione di prodotti surgelati.

Il Giudice, facendo applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza sovranazionale, ha ritenuto la sussistenza della violazione del divieto di bis in idem – e la prevalenza del medesimo sull’intervenuta prescrizione – osservando che i due procedimentiamministrativo e penale, cui è stato sottoposto l’imputato non sono avvinti da una connessione sostanziale e temporale sufficientemente strettanon perseguono scopi complementari e non concernono diversi aspetti del comportamento illecito, rilevando conseguentemente che l’applicazione in concreto del sistema del c.d. “doppio binario sanzionatorio” risulterebbe incompatibile con l’art. 4 Prot. n. 7 CEDU e con l’art. 117, co. 1 della Costituzione.


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Un’analisi meramente statistica delle denunce non è sufficiente – L’articolo di Valeria Logrillo per L’Edicola del Sud

Su L’Edicola del Sud le considerazioni dell’avv. Valeria Logrillo con riferimento ai dati statistici delle denunce

La parzialità del dato sulle denunce

9 marzo 2023

L’analisi dei dati statistici non è incoraggiante per la nostra Puglia, così come per altre regioni del Sud Italia. Tuttavia, i dati statistici meritano diverse e attente letture: ad esempio è errato considerare solo il dato relativo al numero di denunce perché andrebbe analizzato unitamente a quello relativo all’esito quanto meno di primo grado.

Come si è concluso il procedimento scaturito da quella denuncia? È possibile che molte delle denunce che ci allarmano si concludano poi con un nulla di fatto o anche con la remissione della querela. Inoltre, non si può dimenticare che esiste una gran parte di reati che viene commesso in assenza di denuncia, in alcuni casi perché le vittime, spesso donne, hanno paura delle reazioni o sono economicamente dipendenti del familiare maltrattante o, peggio ancora, perché i familiari (genitori) vivrebbero la denuncia come una vergogna sociale. Ed ancora, l’incidenza elevatissima delle donne come vittime dei reati spia dipende anche dalla circostanza per cui, come pure è emerso in alcune indagini statistiche, gli uomini vittima di simili reati provano profonda vergogna nel denunciare le donne e, anche su questo, si apre un tema di disagio sociale e di stigma culturale.

Il cammino è ancora molto lungo, le donne dovranno continuare a calpestare la strada tracciata da Lidia Poët e altre grandi personalità senza oltrepassare il confine del rispetto verso l’altro, senza approfittare delle tutele che hanno, a fatica, conquistato. Sarebbe offensivo per tutte le donne che hanno lottato per conquistare diritti e per quelle che ogni giorno lottano e muoiono nei paesi che non li hanno ancora riconosciuti.


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Davide Tupputi attacco informatico

Attacco informatico: un iter criminis complesso – L’articolo dell’avv. Davide Tupputi per L’Edicola del Sud

Ecco come viene sviluppato un attacco informatico

Lunedì 27 febbraio 2023 

Prima fase: individuazione del target

Il target può essere rappresentato sia da singoli che da imprese (piccole e/o grandi), enti pubblici, associazioni, etc. Come efficacemente spiegato dal Vicepresidente di Eurojust, viene impostata una vera e propria campagna di ingegneria sociale, volta a carpire dati utili da usare nell’attacco attraverso l’elusione dei sistemi di sicurezza eventualmente predisposti.

Seconda fase: intrusione

Gli hacker scelgono, sulla base delle informazioni raccolte nel primo step, la strategia volta a violare il sistema di sicurezza dell’azienda.

Una delle modalità più utilizzate per la fase di intrusione è il c.d. phishing, che si concretizza principalmente attraverso messaggi di posta elettronica ingannevoli – solo apparentemente provenienti da istituti finanziari o da siti web che richiedono l’accesso previa registrazione – con i quali, riferendo inesistenti problemi di registrazione o di altra natura, si invita l’utente della rete a fornire i propri riservati dati di accesso al servizio.

Un pericolo più subdolo arriva dall’utilizzo dei virus informatici, che infettano solitamente attraverso il classico allegato al messaggio di posta elettronica, celati da false fatture, contravvenzioni, avvisi di consegna pacchi, che giungono in formato .doc o .pdf.

L’obiettivo è quello di ottenere il controllo dei dispositivi in remoto.

Terza fase: studio del network aziendale

Il cybercriminale in questa fase persegue lo scopo di allargare il più possibile la quantità di dati a sua disposizione e la loro futura compromissione, provando a individuare dove si trovano i database che custodiscono informazioni sensibili, come ad esempio le password di accesso alla rete di protezione.

Quarta fase: accesso ai dati aziendali

Una volta ottenute le credenziali e mappato il sistema, gli hacker puntano al controllo dei sistemi informatici dell’azienda. In questo step, i cybercriminali possono avere ottenuto accesso a tutti i server dell’impresa: mail, documenti sensibili, informazioni su clienti/fornitori, pagamenti, consulenti, etc.

Quinta fase: l’attacco finale e la richiesta di riscatto

Una volta catturata la vittima, cioè i dati contenuti sui sistemi informatici, si avvia la fase di contatto, mirando all’ottenimento di denaro in cambio della liberazione dei dati o del sistema informatico.

Nel caso di attacco cyber, i dati contenuti nelle macchine colpite sono criptati attraverso un ransomware (tipo di malware che limita l’accesso del dispositivo che infetta).

Spesso, con modalità tipiche delle condotte estorsive, l’azienda riceve una comunicazione via e-mail con cui si rappresenta l’avvenuta acquisizione dei dati sensibili aziendali e/o la possibilità di procedere al blocco dei sistemi o all’alterazione e divulgazione dei dati e che tanto non avverrà in cambio della corresponsione di somme di denaro o di criptovalute.


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sequestri persona cyber attacchi

Dal sequestro di persona a scopo di estorsione agli attacchi cyber volti a carpire dati riservati – L’articolo di Valeria Logrillo su L’Edicola del Sud

Un inedito parallelismo tra passato e presente

Dai rapimenti di persona a quello dei dati. La storia si ripete e servirebbe una legge

27 febbraio 2023

Dagli anni ’50 agli anni ’90 del Novecento, numerosi imprenditori e personalità italiane o loro familiari sono stati vittime di sequestri di persona a scopo di estorsione. Il fenomeno terrorizzò la popolazione: in Italia si sono contati 694 sequestri avvenuti per mano della criminalità, che hanno prodotto un giro d’affari di circa 800 miliardi lire. Tra i più noti e crudeli si ricorda quello del bambino Farouk Kassam di soli sette anni, la cui prigionia durò sei mesi, durante i quali subì anche la mutilazione di un orecchio; il riscatto pagato – stando alle dichiarazioni del mediatore – fu di 5 miliardi e 300 milioni di lire.

Fortunatamente il fenomeno si è andato via via affievolendo nel corso degli anni ’90 per più ragioni: – la maggiore preparazione sviluppata da appositi nuclei delle Forze dell’Ordine; – il potenziamento delle tecnologie di intelligence; – l’innalzamento della pena per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione prevista dal codice penale; – l’eccessivo clamore mediatico che comportava conseguenze negative sulle altre attività criminali dell’organizzazione; – l’introduzione della legge sul blocco dei beni delle famiglie degli ostaggi.

Parallelamente al venir meno dei sequestri si è assistito all’avvento del progresso tecnologico che ha provocato numerosi cambiamenti a cui la criminalità ha saputo adeguarsi in tempi brevissimi, cogliendo l’occasione per individuare nuove forme di finanziamento, meno pericolose, ma ugualmente redditizie. Del resto, la criminalità, sia essa organizzata in sistemi strutturati, sia quella improvvisata o rudimentale ha, tra gli scopi primari, l’accumulo di risorse economiche.

E così, alla creazione di nuove tecnologie e sistemi di sicurezza, si è affiancata l’attività di chi quei sistemi poteva danneggiarli o sfruttarli al meglio e a proprio vantaggio. È storia. Sin dalla nascita di avanzati sistemi di telecomunicazioni a distanza, si registrarono i primi attacchi di tipo “cyber”: era il lontano 1834 e i protagonisti furono due speculatori finanziari francesi che riuscirono a decriptare i messaggi del telegrafo in uso al governo francese, in modo tale da conoscere le fluttuazioni finanziarie prima che le stesse venissero divulgate. L’azione però richiese la collaborazione di due soggetti interni al sistema che furono corrotti diventando complici dei due fratelli. Ed infatti, è proprio la presenza e l’imprevedibilità del comportamento umano uno dei fattori che non consente di arginare del tutto i rischi in materia.

Il proliferarsi del crimine informatico è impressionante: gli attacchi informatici in Italia sono aumentati, rispetto all’anno precedente, del 246% solo nel 2020.

Così come i sequestri di persona a scopo di estorsione, anche gli attacchi cyber richiedono un periodo di preparazione e lo sviluppo di più fasi (come meglio spiegato sul presente blog dall’avvocato Tupputi). Non sappiamo quanto tempo trascorrerà prima che anche la stagione del cybercrime volga al termine, né quanto altro denaro confluirà nelle casse della malavita. Prima che questo avvenga, tuttavia, l’esperienza ci insegna che è necessario non smettere di investire nel settore della ricerca: l’affinamento delle tecniche di intelligence è un grande strumento di contrasto al crimine, proprio come ci ha insegnato la triste stagione dei sequestri.

L’esperienza italiana nella lotta al fenomeno dei sequestri di persona, infatti, è dimostrativa della necessità di rendere difficoltoso l’arricchimento da parte dei sequestratori per arginare il sistema.

Pertanto, unitamente alla sofisticazione della digital forensics, alla sempre maggiore cooperazione con l’Unione Europea e gli stati esteri, all’inasprimento delle pene, il diritto penale dovrebbe valutare la necessità di istituire una legge simile a quella sul blocco dei beni, la legge n. 82 del 1991, che stabilì l’obbligo del «sequestro del beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge, e ai parenti e affini conviventi». La norma prevedeva anche la possibilità di un sequestro facoltativo nei confronti di «altre persone» se vi fosse stato il «fondato motivo di ritenere che tali beni» potessero essere utilizzati «direttamente o indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il prezzo della liberazione della vittima».

Una siffatta soluzione rischierebbe di essere di difficile attuazione poiché, mentre nei casi di sequestri di persona, la notizia era ampiamente diffusa e quindi conosciuta anche alle Autorità, nel mondo del cyber crime, tantissime sono le richieste estorsive assecondate senza essere divulgate; ma la differenza, anche sotto il profilo criminologico e culturale non sarebbe di poco momento: oggi pagare l’estortore è una condotta lecita che alimenta un ricchissimo meccanismo illecito.


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Valeria Logrillo Cartabia Codice Contratti Pubblici

Difetto di coordinamento tra Riforma Cartabia in materia penale e proposta di modifica al Codice degli Appalti – Valeria Logrillo su L’Edicola del Sud

La speranza di un intervento di armonizzazione tra Codice degli Appalti e Riforma Cartabia

Lunedì 30 gennaio 2023

La scelta dell’imprenditore di adeguarsi al d.lgs. 231/01, nonostante l’assenza di un obbligo normativo, mediante la predisposizione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e l’istituzione di un Organismo di Vigilanza è dettata da più ragioni, come insegnano i sondaggi condotti in questa materia; poiché, accanto all’aspettativa di creare un sistema di esonero della responsabilità della società in caso di contestazione di un reato commesso nel suo interesse e/o a vantaggio, vi è la consapevolezza che l’adozione di questo insieme di strumenti avvantaggi l’ente che partecipa agli appalti, mediante un apposito punteggio che le stazioni appaltanti assegnano a chi se ne è dotato.

Considerato che, nella prassi, l’imprenditore è conscio che lo sforzo di adeguamento al d.lgs. 231/01 non lo metterà totalmente al riparo da un accertamento dibattimentale dell’idoneità del Modello adottato, la valorizzazione dell’adeguamento in altre sedi lo incentiva a intraprendere questo percorso di compliance, spesso unitamente ad altre certificazioni ad adesione volontaria che contribuiscono ad attestare le buone pratiche aziendali o una delle misure di self-cleaning che può essere attuata, ai sensi del nuovo art. 96 del Codice degli appalti, anche in corso di procedura.

La proposta di modifica al Codice degli appalti giunge mentre gli operatori del diritto si trovano a fare i conti con una riforma (Cartabia) che, stravolgendo numerosi istituti del diritto penale e processuale e limitando gli effetti extrapenali dei provvedimenti, necessita di una rivoluzione culturale e di un differente approccio, da parte di tutti gli attori, alle indagini prima e al processo penale poi.

La riforma si muove su intenti accelerativi e garantistici ed è volta – tra gli altri obiettivi – ad annullare gli effetti dell’iscrizione di una notizia di reato e finanche di una sentenza di patteggiamento sul piano civile, amministrativo e disciplinare.

Ed infatti, proprio per garantire la neutralizzazione degli effetti extra-penali in malam partem, è stato inserito il nuovo art. 335 bis nel codice di procedura penale rubricato «Limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi», secondo cui la mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.

Con riferimento al patteggiamento, in attuazione della previsione della legge delega volta a «ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi» è stato introdotto il comma 1 bis all’art. 445 c.p.p. che ne vieta l’efficacia e l’utilizzo a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari, amministrativi e per l’accertamento della responsabilità contabile. Il tutto anche se l’accordo pattizio è stato raggiunto dopo la chiusura del dibattimento.

È del tutto evidente che le modifiche, seppur operate all’interno delle norme processual-penalistiche, hanno una portata e un’efficacia extra-penale di cui la riforma al codice degli appalti in discussione (e illustrata negli altri elaborati della pagina) sembra non tenere conto, remando in direzione opposta a quella nitidamente tracciata dalla riforma Cartabia, nella misura in cui si fa riferimento alla “contestata o accertata” commissione di uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/01 che potrà integrare illecito professionale e condurre all’esclusione della società dalla gara.

E, dunque, mentre ci si aspetterebbe un intervento volto ad armonizzare le regole attuali e quindi ad eliminare il riferimento dal vigente codice degli appalti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ci si trova invece a commentare una norma che aggrava gli effetti extra penali anticipandoli a provvedimenti di esercizio dell’azione penale con ogni temibile conseguenza per le imprese.


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Valeria-Logrillo-Sentenza-minore-testimone

Il Sole 24 Ore commenta una sentenza ottenuta dallo Studio Logrillo

La Corte di Appello di Milano ha accolto la domanda di nullità della sentenza, inoltrata dall’avvocato Valeria Logrillo in relazione alla testimonianza di un minorenne in assenza del legale dell’imputato in processo penale.

Il Sole 24 Ore del 5 ottobre 2022 si è occupato della pronuncia che formula un principio importante sul diritto alla difesa in processo.

 

Minore sentito come teste, in assenza del fiduciario dell’imputato, in “zona rossa”: sentenza nulla

di Laura Biarella
05 Ottobre 2022 Leggi su Il Sole 24 Ore Norme e Tributi 

La Corte d’Appello di Milano (Sez. I Pen., 20.07.22) ha annullato la pronuncia del Tribunale di Lodi (Comune ricadente in “zona rossa” all’epoca del processo) nel corso del quale era stata escussa una minorenne in assenza del legale di fiducia dell’imputato: il procedimento avrebbe dovuto essere rinviato ex art. 10, c. VII, d.l. n. 9/20, anche in accoglimento della domanda formulata dal difensore nominato dal giudice (ex art. 97 c. IV c.p.p.), al fine di consentire l’escussione della teste dell’accusa in presenza dell’avvocato di fiducia dell’imputato
La celebrazione del processo in zona rossa

Un uomo era stato giudicato responsabile per delitti legati ai maltrattamenti in famiglia, con condanna a due anni e sei mesi di reclusione, oltre risarcimento dei danni cagionati alla parte civile. Lo stesso proponeva appello avverso la sentenza di prime cure, peraltro deducendone la nullità assoluta (ex art. 178, c. I, lett. c) e 179 c. I, codice di rito penale) in quanto, nonostante fosse nel frattempo intercorsa la vigenza del d.l. n. 9/20 che sospendeva, a causa dell’emergenza pandemica, la celebrazione delle udienze in zona rossa (a eccezione dei processi caratterizzati da urgenza) il Tribunale, nella specie, aveva deciso di assumere comunque una teste (minorenne) dell’accusa, in assenza del difensore di fiducia, e senza concedere un rinvio a breve, come richiesto dal difensore nominato ex art. 97, c. IV, c.p.p.

L’escussione nonostante l’assenza del legale di fiducia

La sentenza è stata dichiarata nulla ( Corte Appello Milano, Sez. I Pen., 20.07.22 ) con rinvio degli atti al Tribunale: il giudice di prime cure, valutando sussistente il carattere dell’urgenza (ex art. 10, c. XI, d.l. n. 9/20) nel procedimento in parola, aveva proceduto ad assumere la testimonianza di una minorenne in assenza del difensore di fiducia dell’imputato , ignorando l’istanza di rinvio formulata dal legale nominato come sostituto dal giudice.

Ancor più in dettaglio, lo stesso giorno in cui il giudice assumeva, con ordinanza, tale decisione, entrava in vigore il d.l. n. 9/20, il cui art. 10 (recante “Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali”), al c. VII, disponeva che i procedimenti penali da celebrarsi presso i Tribunali dei comuni in “zona rossa” fossero rinviati ex ufficio a data successiva al 31 marzo. L’art. 10, al c. XII, stabiliva invece che le disposizioni di cui ai c. dal VII al X non si applicassero ai procedimenti relativi alla convalida dell’arresto e del fermo, con imputato detenuto, internato, in stato di custodia cautelare, e ai processi aventi profili d’urgenza o relativi a imputati minorenni.

Il riferimento all’art. 132 bis disp. att. c.p.p.

Il Tribunale aveva ritenuto che il procedimento de quo rivestisse carattere d’urgenza in ragione della materia trattata, cioè i delitti di maltrattamenti in famiglia posti in essere in presenza di minore, violenza sessuale e lesioni personali, fattispecie rientranti nel novero dei procedimenti a priorità legale ex art. 132 bis disp. att. del codice di rito (il quale elenca le situazioni in cui è assicurata la priorità assoluta nella formazione dei ruoli e nella trattazione dei processi), e per i quali dovesse essere assicurata la priorità, e ritenuto che, in concreto, l’adempimento previsto per l’udienza di audizione di un minore degli anni 18, testimone dei maltrattamenti in parola, rivestisse carattere di assoluta indifferibilità. La minore era stata ritenuta persona di particolare vulnerabilità ex art. 90 quater codice di rito : se da un lato tale circostanza giustificava l’applicazione dell’escussione con modalità protetta, dall’altro imponeva al Tribunale di adottare le accortezze per limitare il disagio indotto alla minore, tra cui quello di dover fare ritorno nelle aule di giustizia per un nuovo e identico incombente.

L’insussistenza dell’assoluta indifferibilità dell’audizione

La Corte d’appello non ha condiviso il richiamo operato dal Tribunale all’art. 132 bis disp. att. del codice di rito penale, utilizzato per sostenere l’urgenza del procedimento (di cui all’art. 10, c. XI, d.l. n. 9/20) in quanto, in tal caso, tutti i procedimenti a trattazione prioritaria avrebbero “potuto e dovuto” essere trattati, con evidente frustrazione della ratio del rinvio d’ufficio, previsto dal legislatore, in ragione della situazione emergenziale.

Il carattere di assoluta indifferibilità dell’incombente, trattandosi di audizione di minorenne testimone di maltrattamenti , non è risultato condivisibile in ragione dell’imminente raggiungimento della maggiore età della testimone, cioè tre settimane dopo l’udienza: detta circostanza, per la Corte d’appello, affievolisce in modo rilevante le esigenze evidenziate dal primo giudice e non consente di ritenere l’incombente (già all’epoca “prevedibilmente rilevante” sotto il profilo probatorio, stante la relazione di convivenza e filiazione della testimone coi protagonisti) assolutamente indifferibile.

Pertanto, a dir del giudice di seconde cure, il processo avrebbe dovuto essere rinviato ex art. 10 c. VII, d.l. n. 9/20, anche in accoglimento dell’istanza formulata dal legale nominato ex art. 97 c. IV c.p.p., finalizzata a consentire l’escussione della teste dell’accusa con la partecipazione del difensore di fiducia dell’imputato.

valeria logrillo intervista mag

L’intervista di Valeria Logrillo su MAG

Chi vuole fare (ancora) l’avvocato?

di Giuseppe Salemme

L’avvocatura italiana sta effettivamente rischiando di lasciare indietro una generazione?

Su Reddit, social network molto popolare nei Paesi di lingua inglese, gli utenti hanno creato una sezione chiamata “lost generation”, che conta quasi 400mila iscritti, principalmente millennials e gen-Z. L’espressione “generazione perduta” vorrebbe riferirsi a tutti quei giovani a cui le circostanze storiche ed economiche precludono l’ingresso nel “mondo dei grandi”. Fu resa celebre da Hemingway, che la usò in riferimento ai ragazzi costretti a combattere nelle trincee della Prima guerra mondiale. Mentre il parallelismo cercato dagli utenti del social (fatte le debite proporzioni) sarebbe quello con una generazione cresciuta in un’epoca segnata da crisi economico-finanziarie, ambientali e sanitarie, e in un mondo in cui la forbice delle disuguaglianze, sempre più larga, toglie spazio a quei giovani in cerca di un’opportunità per farsi valere e trovare il proprio posto nel mondo. La bio del gruppo in questione recita: “Abbiamo fatto tutto quello che ci è stato detto di fare… e ora?”

L’avvocatura italiana sta effettivamente rischiando di lasciare indietro una generazione? In parte forse sì.

Eppure, osservando attentamente l’evolversi del mercato è facile rendersi conto che, anche al di fuori delle “gabbie dorate” dei grandi studi, lo spazio per chi ha idee e progetti esiste: a testimoniarlo è il successo di quegli avvocati che decidono ancora oggi, nonostante tutto, di mettersi in proprio. E che riescono, grazie a modelli innovativi, all’abilità nell’anticipare le tendenze del mercato, o alla conoscenza della propria clientela, a ritagliarsi uno spazio per crescere e svilupparsi. E così trasformare una potenziale “generazione perduta” in un esempio per gli avvocati di domani.

Lo Studio Legale Logrillo, boutique penalistica dell’avvocata Valeria Logrillo.

Pugliese, dopo essersi formata negli studi di professionisti come Michele Laforgia e Giulia Bongiorno, a 30 anni ha scelto di mettersi in proprio. Attribuisce i risultati ottenuti dal suo  progetto professionale a due fattori principali: «Sono cresciuta con la fame di assorbire il più possibile dai professionisti che avevo intorno; e già a 23 anni avevo voglia di farmi valere in questo mestiere. In più, ho voluto provare a svecchiare un po’ l’immagine del penalista. Basta con tutte quelle spese ‘di rappresentanza’; ai miei collaboratori fornisco un PC portatile e la flessibilità per lavorare da dove si vuole. Questo ci rende una macchina leggera e flessibile, e il cliente oggi lo apprezza», spiega l’avvocata.

 


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Valeria Logrillo Edicola del Sud Aborto

L’intervista di Valeria Logrillo per L’Edicola del Sud

La Corte Suprema statunitense ha abolito la sentenza Roe vs. Wade, che dal 1973 garantiva a livello federale il diritto all’aborto. I singoli Stati sono ora liberi di applicare le proprie leggi.
La vicenda ha causato un terremoto a livello mondiale e ha riportando alla luce un tema attuale anche in Italia.

L’avv. Valeria Logrillo è stata chiamata ad esprimersi su questa tematica in un’intervista di Antonella Annese per L’Edicola del Sud.

Aborto, Logrillo: «Rischio criminalizzazione con ripercussioni giuridico-penalistiche»

La recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha sancito che il diritto all’aborto non sarà più garantito a livello federale ha scosso milioni di persone in tutto il mondo e portato alla ribalta un tema di estrema attualità anche in Italia. Valeria Logrillo, avvocata penalista, sottolinea che anche nel “bel paese” non bisogna dare per scontato il diritto all’aborto ed evidenzia vizi e virtù dei sistemi giuridici statunitense ed europeo.

Avvocata, come giudica quanto sta succedendo negli Stati Uniti?

«Questa sentenza colpirà gravemente tutte le donne. Il pericolo è che qualsiasi interruzione di gravidanza anticipata potrà essere considerata un reato e le donne potrebbero dover affrontare anche il tormento di un processo. Il rischio di criminalizzazione con ripercussioni giuridico-penalistiche è alto e colpirà soprattutto le donne che, con un reddito più basso, non potranno cercare soluzioni alternative, come quelle che sono dipendenti delle grandi aziende americane che hanno già dichiarato aiuto e sostegno a riguardo».

Si riferisce all’annuncio di Disney, Meta, Netfix e Google di dare la massima assistenza alle donne che vorranno avviare una pratica di aborto in stati dove è permesso?

«Esattamente. Sarebbe, infatti, opportuno precisare che seppur lodevole questo genere di iniziativa non risolve il tema delle differenze sociali e comunque temo possa mettere gravemente a repentaglio il diritto alla riservatezza delle donne che vorranno accedervi».


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Valeria Logrillo partner Top Legal Corporate Finance Awards

Valeria Logrillo partner dei TopLegal Corporate Counsel & Finance Awards

Giovedì 30 giugno si è svolto l’evento TopLegal Corporate Counsel & Finance Awards, al quale l’avvocato Valeria Logrillo ha partecipato, con lo staff del suo studio, in qualità di partner. 

L’evento di TopLegal Corporate Counsel & Finance Awards

La serata si è svolta nella prestigiosa cornice dell’hotel Melià di Milano e sono state premiate le eccellenze delle direzioni aziendali.

Il riconoscimento premia le migliori realtà aziendali e il loro ruolo nello sviluppo del sistema, a beneficio di tutti gli stakeholder. Infatti, l’obiettivo è dare risalto alle singole professionalità e alle squadre che lavorano insieme per raggiungere tutti gli obiettivi della strategia aziendale. Il successo dell’impresa è collegato a molteplici fattori e diverse competenze, e questo aspetto è al centro della valutazione di TopLegal.

Il premio, dal 2019, include anche le categorie degli istituti finanziari, del mondo del private banking, delle società di gestione del risparmio e dei private equity. 

I criteri di selezione dei TopLegal Corporate Counsel & Finance Awards rispettano standard elevati e rigorosi. Infatti, rispondono a un rigido meccanismo per abbattere le asimmetrie informative e premiare le migliori realtà imprenditoriali, e non le più capaci ad apparire.

La commissione tecnica di TopLegal valuta con criteri oggettivi il lavoro svolto durante l’anno dalle squadre e dai singoli professionisti. Vengono esaminate le eccellenze del panorama finanziario, industriale e dei servizi delle principali società nazionali e internazionali del mercato italiano. 

Lo studio Logrillo partner dell’evento

Valeria Logrillo ha partecipato all’evento TopLegal Corporate Counsel & Finance Awards in veste di partner, insieme ad altre realtà legali ed aziendali di prestigio. L’avvocato penalista ha premiato i vincitori di due categorie:

  • infrastrutture, per la quale ha vinto Trenitalia;
  • energie rinnovabili, per la quale ha vinto ERG.

 

Valeria_Logrillo_premia_Trenitalia_TpoLegal_Counsel&Finance_Awards

 

La premiazione di queste categorie non è avvenuta a caso: sono infatti quelle maggiormente affini alla clientela dello studio Logrillo.

Questo evento ha sicuramente offerto allo studio l’occasione di affermarsi in qualità di sostenitore del mercato legale e finanziario. La serata, in uno scenario suggestivo e prestigioso, ha rappresentato una irrinunciabile opportunità di network, di confronto e di scambio professionale. Ha permesso inoltre di mettere in luce le risorse e i punti di forza dello studio. 

È possibile consultare qui l’elenco dei vincitori e le informazioni sull’evento.

In precedenza, l’avv. Logrillo è stata finalista al Top Legal Award per il diritto penale. Leggi qui l’articolo.

Valeria logrillo corso violenza di genere conflitto familiare

Valeria Logrillo relatrice al corso sulla violenza di genere e conflitto familiare

La violenza di genere e il conflitto familiare. Percorso formativo per mediatori familiari e avvocati.

Il 16 giugno si terrà il primo incontro del corso organizzato dall’associazione RiCreaAzione, insieme a CRISI- Centro Ricerche Interventi Stress Interpersonale e ad AIMeF – Associazione Italiana Mediatori Familiari, sulla violenza di genere e il conflitto familiare. Il percorso si rivolge a mediatori familiari e avvocati. L’obiettivo è quello di rendere disponibili le conoscenze necessarie proprio per il mediatore, al fine di leggere in modo corretto il fenomeno della violenza intra-familiare e operare nel rispetto della vittima e dei limiti della legge.

Al centro degli incontri ci saranno degli approfondimenti su diverse tematiche. Segue il programma del corso:

  • Elementi culturali e linguistici, clinici e neuroscientifici delle memorie traumatiche. della violenza di genere.
    Prevenzione della formazione di stereotipi sessisti e educazione di genere. Guide al cambiamento – 16 giugno 2022
  • Le diverse tipologie di violenza. Il ciclo della violenza. Indicatori della violenza fisica e psicologica- 21 giugno 2022
  •  Il profilo del maltrattante. La valutazione del rischio nei casi di violenza di genere. Valutazione degli indicatori per l’accesso alla mediazione. Programmi di trattamento degli uomini maltrattanti: metodologie e strumenti di intervento – 29 giugno 2022
  • Il profilo della vittima. Gli indicatori di trauma. La valutazione degli interventi a sostegno della persona vittima di violenza. I rischi di vittimizzazione secondaria nella mediazione familiare – 6 luglio 2022
  • Strumenti normativi e misure di tutela per donne e minori vittime di violenza. La convenzione di Istanbul. Il Codice Rosso. La strumentalizzazione della violenza nelle cause di separazione e divorzio: indici e rimedi – 13 Luglio 2022
  • La violenza assistita: indicatori di abuso e maltrattamento infantile. L’ascolto del minore nei casi di violenza assistita – 20 luglio 2022

L’avv Logrillo si occupa già da tempo di questa tematica, e ha prestato assistenza a uomini e donne in numerosi processi per reati di violenza e maltrattamenti. In particolare, l’avv. Logrillo ha approfondito le diverse letture possibili della violenza di genere anche alla luce del frequente fenomeno delle false denunce.

Il corso vedrà la partecipazione di diversi docenti esperti sulla violenza di genere, che provengono da diversi settori: scientifico, pratico-applicativo e di approfondimento didattico. Gli incontri previsti sono 6 e avranno luogo una volta a settimana, ogni mercoledì tra il mese di giugno e luglio. Gli orari previsti vanno dalle 14.00 alle 17.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Per iscrizioni scrivere all’indirizzo mail info@ricrea-azione.it.

Valeria Logrillo, avvocato penalista che ha recentemente conseguito una seconda laurea in Scienze Investigative, interviene al quinto appuntamento del corso, nel modulo Strumenti normativi e misure di tutela per donne e minori vittime di violenza. La convenzione di Istanbul. Il Codice Rosso. La strumentalizzazione della violenza nelle cause di separazione e divorzio: indici e rimedi.

Qui potete leggere l’articolo di Valeria Logrillo relativo alla violenza sulle donne e sulle diverse letture possibili di questo fenomeno.

Qui potete scaricare il programma del corso in formato PDF.