modello organizzativo adottato

La valutazione del Modello: la ritenuta inidoneità delle cautele organizzative adottate da DHL

La valutazione del modello organizzativo adottato

Martedì 13 dicembre 2022

La volontà del legislatore di creare, mediante l’ingresso della responsabilità amministrativa degli enti, un sistema virtuoso che incentivasse le imprese ad autoregolamentare la loro attività per scongiurare il rischio di commissione di condotte illecite – sia mediante la dotazione di un Modello  di Organizzazione Gestione e Controllo sia mediante l’istituzione di un Organismo di Vigilanza – creava una giusta aspettativa all’imprenditore che aveva diligentemente seguito tali indicazioni mediante un (ulteriore) sforzo organizzativo ed economico. Le statistiche che si sono formate, anche in occasione del recente ventennale dall’introduzione della norma, mostrano come tali aspettative siano state deluse.

Nei casi – non troppo numerosi – di contestazione all’ente ai sensi del d.lgs. 231/01 è stato il dibattimento il luogo in cui ci si è trovati a discutere dell’applicabilità o meno dell’esimente. Tale logica pare distorta perché, nella maggioranza dei casi, a seguito delle indagini il pm possiede gli strumenti per valutare la sussistenza o meno della colpa di organizzazione e procedere quindi all’archiviazione della posizione mediante decreto motivato ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 231/01. È proprio in questa sede che, nel caso in commento, i pm milanesi hanno, tra le altre considerazioni (per il cui commento si rimanda agli altri contributi), effettuato alcune valutazioni in ordine al Modello organizzativo e alla sua attuazione da parte dell’ente.

La società indagata ai sensi del d.lgs.231/01 per la commissione del reato presupposto di cui all’art. 2 d.lgs 74/2000, destinataria dell’archiviazione, aveva implementato un sistema di organizzazione nel 2013 (aggiornato negli anni 2017 e 2019) e aveva istituito un Organismo di Vigilanza; il Modello prevedeva uno specifico protocollo relativo alla “Gestione dei rap- porti con consulenti e fornitori di beni/servizi acquisti di consulenze – Acquisti di beni e servizi” prevedendo tra i rischi rilevanti individuati il “reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari”.


Clicca qui per scaricare l’articolo in formato .pdf
Clicca qui per continuare a leggere su L’Edicola del Sud

 

 

organismi di vigilanza

I rischi connessi all’attività degli Organismi di Vigilanza – Valeria Logrillo su L’Edicola del Sud

L’articolo dell’avv. Valeria Logrillo su L’Edicola del Sud

Quali i rischi connessi all’attività degli Organismi di Vigilanza istituiti ai sensi del d.lgs. 231/01?

25 Novembre 2022

 

Gli esperti del settore hanno a lungo discusso in ordine alla possibilità che si configurasse in capo all’Organismo di Vigilanza una responsabilità di carattere penale nel caso di illeciti dell’ente commessi in conseguenza al mancato esercizio del potere di vigilanza sull’attuazione e sul funzionamento del Modello (una responsabilità a titolo di concorso omissivo). Tale impostazione è stata fortunatamente ridimensionata e accolta la tesi (che si rinviene anche nell’ultima versione delle Linee Guida di Confindustria) per cui non si può pretendere che in capo all’OdV vi sia un dovere di attivazione per impedire il compimento del fatto di reato.

Nonostante tale approdo non si può – e non si deve – ridimensionare il delicato compito di chi è chiamato a svolgere, in forma monocratica o collegiale, il ruolo di Organismo di Vigilanza.

Come spesso accade, i principali rischi si verificano quando dalla fase di equilibrio si passa alla fase patologica. La contestazione di un reato ai sensi del d.lgs. 231/01 – che non presuppone di per sé la commissione del reato né un deficit organizzativo – comporta l’avvio di un difficile iter per la società che dovrà trovarsi a organizzare una difesa e nel mentre a tutelare il suo business e, non ultima, la sua reputazione.

In questa fase centrale è il ruolo dell’Organismo di Vigilanza, sia perché l’attività che avrà diligentemente posto in essere (e correttamente documentato) fino a quel momento sarà passata sotto la lente di ingrandimento delle indagini sia perché l’esercizio dei suoi compiti è elemento imprescindibile per la tanto sperata esimente.

L’Organismo di Vigilanza potrà essere sentito come testimone (dell’accusa e/o della difesa) nel processo penale o, ancora prima, escusso a sommarie informazioni testimoniali dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria ovvero a investigazione difensive dal difensore.


Continua a leggere su L’Edicola del Sud

Valeria-Logrillo-Sentenza-minore-testimone

Il Sole 24 Ore commenta una sentenza ottenuta dallo Studio Logrillo

La Corte di Appello di Milano ha accolto la domanda di nullità della sentenza, inoltrata dall’avvocato Valeria Logrillo in relazione alla testimonianza di un minorenne in assenza del legale dell’imputato in processo penale.

Il Sole 24 Ore del 5 ottobre 2022 si è occupato della pronuncia che formula un principio importante sul diritto alla difesa in processo.

 

Minore sentito come teste, in assenza del fiduciario dell’imputato, in “zona rossa”: sentenza nulla

di Laura Biarella
05 Ottobre 2022 Leggi su Il Sole 24 Ore Norme e Tributi 

La Corte d’Appello di Milano (Sez. I Pen., 20.07.22) ha annullato la pronuncia del Tribunale di Lodi (Comune ricadente in “zona rossa” all’epoca del processo) nel corso del quale era stata escussa una minorenne in assenza del legale di fiducia dell’imputato: il procedimento avrebbe dovuto essere rinviato ex art. 10, c. VII, d.l. n. 9/20, anche in accoglimento della domanda formulata dal difensore nominato dal giudice (ex art. 97 c. IV c.p.p.), al fine di consentire l’escussione della teste dell’accusa in presenza dell’avvocato di fiducia dell’imputato
La celebrazione del processo in zona rossa

Un uomo era stato giudicato responsabile per delitti legati ai maltrattamenti in famiglia, con condanna a due anni e sei mesi di reclusione, oltre risarcimento dei danni cagionati alla parte civile. Lo stesso proponeva appello avverso la sentenza di prime cure, peraltro deducendone la nullità assoluta (ex art. 178, c. I, lett. c) e 179 c. I, codice di rito penale) in quanto, nonostante fosse nel frattempo intercorsa la vigenza del d.l. n. 9/20 che sospendeva, a causa dell’emergenza pandemica, la celebrazione delle udienze in zona rossa (a eccezione dei processi caratterizzati da urgenza) il Tribunale, nella specie, aveva deciso di assumere comunque una teste (minorenne) dell’accusa, in assenza del difensore di fiducia, e senza concedere un rinvio a breve, come richiesto dal difensore nominato ex art. 97, c. IV, c.p.p.

L’escussione nonostante l’assenza del legale di fiducia

La sentenza è stata dichiarata nulla ( Corte Appello Milano, Sez. I Pen., 20.07.22 ) con rinvio degli atti al Tribunale: il giudice di prime cure, valutando sussistente il carattere dell’urgenza (ex art. 10, c. XI, d.l. n. 9/20) nel procedimento in parola, aveva proceduto ad assumere la testimonianza di una minorenne in assenza del difensore di fiducia dell’imputato , ignorando l’istanza di rinvio formulata dal legale nominato come sostituto dal giudice.

Ancor più in dettaglio, lo stesso giorno in cui il giudice assumeva, con ordinanza, tale decisione, entrava in vigore il d.l. n. 9/20, il cui art. 10 (recante “Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali”), al c. VII, disponeva che i procedimenti penali da celebrarsi presso i Tribunali dei comuni in “zona rossa” fossero rinviati ex ufficio a data successiva al 31 marzo. L’art. 10, al c. XII, stabiliva invece che le disposizioni di cui ai c. dal VII al X non si applicassero ai procedimenti relativi alla convalida dell’arresto e del fermo, con imputato detenuto, internato, in stato di custodia cautelare, e ai processi aventi profili d’urgenza o relativi a imputati minorenni.

Il riferimento all’art. 132 bis disp. att. c.p.p.

Il Tribunale aveva ritenuto che il procedimento de quo rivestisse carattere d’urgenza in ragione della materia trattata, cioè i delitti di maltrattamenti in famiglia posti in essere in presenza di minore, violenza sessuale e lesioni personali, fattispecie rientranti nel novero dei procedimenti a priorità legale ex art. 132 bis disp. att. del codice di rito (il quale elenca le situazioni in cui è assicurata la priorità assoluta nella formazione dei ruoli e nella trattazione dei processi), e per i quali dovesse essere assicurata la priorità, e ritenuto che, in concreto, l’adempimento previsto per l’udienza di audizione di un minore degli anni 18, testimone dei maltrattamenti in parola, rivestisse carattere di assoluta indifferibilità. La minore era stata ritenuta persona di particolare vulnerabilità ex art. 90 quater codice di rito : se da un lato tale circostanza giustificava l’applicazione dell’escussione con modalità protetta, dall’altro imponeva al Tribunale di adottare le accortezze per limitare il disagio indotto alla minore, tra cui quello di dover fare ritorno nelle aule di giustizia per un nuovo e identico incombente.

L’insussistenza dell’assoluta indifferibilità dell’audizione

La Corte d’appello non ha condiviso il richiamo operato dal Tribunale all’art. 132 bis disp. att. del codice di rito penale, utilizzato per sostenere l’urgenza del procedimento (di cui all’art. 10, c. XI, d.l. n. 9/20) in quanto, in tal caso, tutti i procedimenti a trattazione prioritaria avrebbero “potuto e dovuto” essere trattati, con evidente frustrazione della ratio del rinvio d’ufficio, previsto dal legislatore, in ragione della situazione emergenziale.

Il carattere di assoluta indifferibilità dell’incombente, trattandosi di audizione di minorenne testimone di maltrattamenti , non è risultato condivisibile in ragione dell’imminente raggiungimento della maggiore età della testimone, cioè tre settimane dopo l’udienza: detta circostanza, per la Corte d’appello, affievolisce in modo rilevante le esigenze evidenziate dal primo giudice e non consente di ritenere l’incombente (già all’epoca “prevedibilmente rilevante” sotto il profilo probatorio, stante la relazione di convivenza e filiazione della testimone coi protagonisti) assolutamente indifferibile.

Pertanto, a dir del giudice di seconde cure, il processo avrebbe dovuto essere rinviato ex art. 10 c. VII, d.l. n. 9/20, anche in accoglimento dell’istanza formulata dal legale nominato ex art. 97 c. IV c.p.p., finalizzata a consentire l’escussione della teste dell’accusa con la partecipazione del difensore di fiducia dell’imputato.

Valeria logrillo corso violenza di genere conflitto familiare

Valeria Logrillo relatrice al corso sulla violenza di genere e conflitto familiare

La violenza di genere e il conflitto familiare. Percorso formativo per mediatori familiari e avvocati.

Il 16 giugno si terrà il primo incontro del corso organizzato dall’associazione RiCreaAzione, insieme a CRISI- Centro Ricerche Interventi Stress Interpersonale e ad AIMeF – Associazione Italiana Mediatori Familiari, sulla violenza di genere e il conflitto familiare. Il percorso si rivolge a mediatori familiari e avvocati. L’obiettivo è quello di rendere disponibili le conoscenze necessarie proprio per il mediatore, al fine di leggere in modo corretto il fenomeno della violenza intra-familiare e operare nel rispetto della vittima e dei limiti della legge.

Al centro degli incontri ci saranno degli approfondimenti su diverse tematiche. Segue il programma del corso:

  • Elementi culturali e linguistici, clinici e neuroscientifici delle memorie traumatiche. della violenza di genere.
    Prevenzione della formazione di stereotipi sessisti e educazione di genere. Guide al cambiamento – 16 giugno 2022
  • Le diverse tipologie di violenza. Il ciclo della violenza. Indicatori della violenza fisica e psicologica- 21 giugno 2022
  •  Il profilo del maltrattante. La valutazione del rischio nei casi di violenza di genere. Valutazione degli indicatori per l’accesso alla mediazione. Programmi di trattamento degli uomini maltrattanti: metodologie e strumenti di intervento – 29 giugno 2022
  • Il profilo della vittima. Gli indicatori di trauma. La valutazione degli interventi a sostegno della persona vittima di violenza. I rischi di vittimizzazione secondaria nella mediazione familiare – 6 luglio 2022
  • Strumenti normativi e misure di tutela per donne e minori vittime di violenza. La convenzione di Istanbul. Il Codice Rosso. La strumentalizzazione della violenza nelle cause di separazione e divorzio: indici e rimedi – 13 Luglio 2022
  • La violenza assistita: indicatori di abuso e maltrattamento infantile. L’ascolto del minore nei casi di violenza assistita – 20 luglio 2022

L’avv Logrillo si occupa già da tempo di questa tematica, e ha prestato assistenza a uomini e donne in numerosi processi per reati di violenza e maltrattamenti. In particolare, l’avv. Logrillo ha approfondito le diverse letture possibili della violenza di genere anche alla luce del frequente fenomeno delle false denunce.

Il corso vedrà la partecipazione di diversi docenti esperti sulla violenza di genere, che provengono da diversi settori: scientifico, pratico-applicativo e di approfondimento didattico. Gli incontri previsti sono 6 e avranno luogo una volta a settimana, ogni mercoledì tra il mese di giugno e luglio. Gli orari previsti vanno dalle 14.00 alle 17.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Per iscrizioni scrivere all’indirizzo mail info@ricrea-azione.it.

Valeria Logrillo, avvocato penalista che ha recentemente conseguito una seconda laurea in Scienze Investigative, interviene al quinto appuntamento del corso, nel modulo Strumenti normativi e misure di tutela per donne e minori vittime di violenza. La convenzione di Istanbul. Il Codice Rosso. La strumentalizzazione della violenza nelle cause di separazione e divorzio: indici e rimedi.

Qui potete leggere l’articolo di Valeria Logrillo relativo alla violenza sulle donne e sulle diverse letture possibili di questo fenomeno.

Qui potete scaricare il programma del corso in formato PDF.

Valeria Logrillo 231 Il sole 24 ore

Intervento di Valeria Logrillo e Sofia Monzani per NT+ Il Sole 24 Ore

L’attività formativa nell’ambito del Dlgs 231/01

di Valeria Logrillo, partner Il Sole 24 Ore

Il piano di formazione deve essere attuato dalla società – ma promosso e supervisionato dall’Organismo di Vigilanza – con periodicità e differenziato sulla scorta dei livelli delle funzioni ricoperte dai destinatari

Un’efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo dipende anche dalla predisposizione di un idoneo piano di formazione rivolto ai soggetti destinatari dello stesso [1], avente lo scopo di conferire a questi ultimi una conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e dei presidi posti in essere dall’ente ai fini preventivi.
L’esperienza maturata in tale settore insegna come il momento formativo – preceduto dalla messa a disposizione e conoscenza dei documenti (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nella sua Parte Generale e Speciale, Codice Etico ed eventuali loro allegati) – segni la fase di passaggio dalla astratta conoscenza dei principi e delle regole in essi contenuti alla loro effettiva attuazione.

Durante l’evento formativo i destinatari, oltre ad essere resi edotti di tutti gli elementi di riferimento, possono comprenderne l’effettiva portata, le concrete modalità di attuazione e i rischi conseguenti alle violazioni.
Per tali ragioni può risultare opportuno estendere il programma di formazione anche a soggetti che, pur non essendone dipendenti, operino nell’ambito della società, come, ad esempio, gli stagisti, gli agenti o i consulenti esterni, in particolare qualora siano coinvolti in attività giudicate sensibili.

Con riferimento al momento di erogazione è bene specificare che l’attività formativa deve essere attuata dopo l’adozione del Modello, possibilmente in un momento immediatamente successivo, in quanto lo stesso non può dirsi efficacemente attuato prima che i suoi contenuti siano stati resi noti a tutto il personale. Ciò non è, però, sufficiente: la formazione va riproposta al verificarsi di talune circostanze:

  • in seguito ad attività di aggiornamento del Modello e/o del Codice Etico (si pensi a quelli conseguenti alle modifiche legislative, come la non infrequente introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità dell’ente);
  • in occasione di mutamenti di rilievo nell’organizzazione aziendale;
    quando è suggerito dallo stesso Organismo di Vigilanza (il cui ruolo è anche quello di verificare l’effettività e la qualità dell’attività formativa), laddove riscontri particolari criticità ovvero ravvisi
  • l’opportunità di approfondire determinate tematiche rilevanti per la Società;
  • nel caso in cui siano state rilevate violazioni del Modello;
  • decorso del tempo dal precedente evento formativo.

 

Continua a leggere l’articolo di Valeria Logrillo, pubblicato il 10 febbraio 2022, sul sito NT Plus Diritto Il Sole 24 Ore.

Scarica qui il formato PDF dell’articolo di Valeria Logrillo.

Valeria Logrillo 231 Il sole 24 ore

L’articolo di Valeria Logrillo e Sofia Monzani per NT+ Diritto in materia di Compliance 231

Compliance 231, la continuità di azione dell’Organismo di Vigilanza

di Valeria Logrillo, partner Il Sole 24 Ore

La frequenza ottimale degli incontri per assicurare la continuità di azione dell’OdV, le differenti modalità e le riunioni a evento per fatti sopravvenuti

Le Linee Guida emanate da Confindustria , nella loro ultima versione del giugno 2021, indicano che “la definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell’azione dell’Organismo di vigilanza, quali la calendarizzazione dell’attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all’OdV stesso, stabiliti all’interno del Modello organizzativo potrà essere rimessa a quest’ultimo”.
Dunque, la definizione della frequenza con cui l’Organismo di Vigilanza (d’ora in poi anche “OdV”) debba riunirsi è rimessa alla discrezionalità dei membri dello stesso.



Le differenti modalità di riunione dell’Organismo di Vigilanza (OdV)

L’organo di controllo si riunisce in plurime occasioni che possono avere modalità e finalità differenti, che variano anche a seconda della composizione del medesimo.
Durante la prima riunione dell’OdV – a seguito dell’introduzione del Modello Organizzativo di gestione e controllo (d’ora in poi anche solo “Modello”) da parte dell’Organo amministrativo – è opportuno dare atto di aver ricevuto e analizzato il Modello e il Codice Etico, di aver accettato l’incarico e di essere in possesso dei requisiti richiesti e indicati nel Modello per la carica ricoperta [1].

In questa sede inoltre l’OdV si dota di un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, prevedere il numero e la frequenza minima delle riunioni, tenendo conto di diversi fattori, quali la complessità dell’organizzazione, le vicende che ne hanno caratterizzato la storia, nonché altri elementi contingenti. Sempre nel corso della prima riunione l’OdV può esprimersi in ordine al contenuto del Modello (se lo stesso è aggiornato con riferimento ai reati presupposto; se vi è un riferimento attuale e rappresentativo dell’organigramma aziendale, etc.) e richiedere la documentazione che ritiene necessario analizzare (non avendo, come noto, limiti di sorta all’accesso agli atti della società) al fine di individuare il budget e di predisporre un piano di attività.

Infatti, come stabilito in numerosi Modelli Organizzativi, l’OdV predispone annualmente un piano di attività, nel quale programma le attività di verifica da svolgere, considerando la natura delle stesse, l’esposizione al rischio delle diverse aree aziendali, le priorità di intervento e la necessità di un eventuale coinvolgimento di funzioni interne, ovvero di professionisti esterni.

Continua a leggere l’articolo di Valeria Logrillo, pubblicato il 24 febbraio 2022, sul sito NT Plus Diritto Il Sole 24 Ore.

Scarica qui il formato PDF dell’articolo di Valeria Logrillo.

Valeria Logrillo seconda laurea

Seconda Laurea in Scienze investigative per Valeria Logrillo

 

Il 25 febbraio l’avv. Valeria Logrillo, fondatrice dello Studio Logrillo, ha conseguito il suo secondo titolo di Laurea presso la facoltà di Scienze Investigative dell’Università degli Studi di Foggia.
La tesi discussa in “Criminalistica e Digital Forensics” dal titolo «Il riscatto in moneta e in bitcoin. Una storia che si ripete, alla ricerca di una soluzione» illustra il parallelismo tra il fenomeno, terminato negli anni ’90, dei sequestri di persona a scopo di estorsione e gli attuali fenomeni di cybercrime, nei quali, a essere sequestrati a scopo estorsivo non sono più essere umani appartenenti a famiglie facoltose ma dati sensibili, documenti aziendali e informazioni riservate.

Questo titolo è una notizia importante per lo Studio, che da sempre si occupa di diritto penale d’impresa e di reati informatici, e tra i suoi clienti ha importanti enti che subiscono tentativi di phishing.

«Grazie alle competenze acquisite in questo Corso di Laurea – ha commentato Valeria Logrillo- spero di contribuire a che lo Studio prosegua nel percorso di aggiornamento e specializzazione per offrire una tutela competente e di massimo livello ai propri assistiti, a fronte di fenomeni criminali emergenti, molto pericolosi per le loro attività, quali quelli connessi all’uso distorto delle nuove tecnologie».