modello organizzativo adottato

La valutazione del Modello: la ritenuta inidoneità delle cautele organizzative adottate da DHL

La valutazione del modello organizzativo adottato

Martedì 13 dicembre 2022

La volontà del legislatore di creare, mediante l’ingresso della responsabilità amministrativa degli enti, un sistema virtuoso che incentivasse le imprese ad autoregolamentare la loro attività per scongiurare il rischio di commissione di condotte illecite – sia mediante la dotazione di un Modello  di Organizzazione Gestione e Controllo sia mediante l’istituzione di un Organismo di Vigilanza – creava una giusta aspettativa all’imprenditore che aveva diligentemente seguito tali indicazioni mediante un (ulteriore) sforzo organizzativo ed economico. Le statistiche che si sono formate, anche in occasione del recente ventennale dall’introduzione della norma, mostrano come tali aspettative siano state deluse.

Nei casi – non troppo numerosi – di contestazione all’ente ai sensi del d.lgs. 231/01 è stato il dibattimento il luogo in cui ci si è trovati a discutere dell’applicabilità o meno dell’esimente. Tale logica pare distorta perché, nella maggioranza dei casi, a seguito delle indagini il pm possiede gli strumenti per valutare la sussistenza o meno della colpa di organizzazione e procedere quindi all’archiviazione della posizione mediante decreto motivato ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 231/01. È proprio in questa sede che, nel caso in commento, i pm milanesi hanno, tra le altre considerazioni (per il cui commento si rimanda agli altri contributi), effettuato alcune valutazioni in ordine al Modello organizzativo e alla sua attuazione da parte dell’ente.

La società indagata ai sensi del d.lgs.231/01 per la commissione del reato presupposto di cui all’art. 2 d.lgs 74/2000, destinataria dell’archiviazione, aveva implementato un sistema di organizzazione nel 2013 (aggiornato negli anni 2017 e 2019) e aveva istituito un Organismo di Vigilanza; il Modello prevedeva uno specifico protocollo relativo alla “Gestione dei rap- porti con consulenti e fornitori di beni/servizi acquisti di consulenze – Acquisti di beni e servizi” prevedendo tra i rischi rilevanti individuati il “reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari”.


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