Il contributo dell’avv. Valeria Logrillo pubblicato su La Gazzetta del Mezzogiorno l’11 giugno 2021.
Lo strumento di ricerca della prova delle intercettazioni telefoniche, di cui si parla quotidianamente, è un’attività seriamente e gravemente invasiva per chi la subisce e anche per i soggetti che sono in contatto con chi ne è sottoposto (pur non essendo indagati), si pensi alle persone che abitano nella stessa casa di chi è sottoposto a una captazione ambientale o alle persone che per varie ragioni contattano una persona sul cui cellulare è stato installato un trojan.
Occorre sottolineare che le intercettazioni dovrebbero essere disposte in presenza di gravi indizi di alcune fattispecie di reato e solo quando la loro attuazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Questo in teoria.
Nella pratica sono numerosissime le intercettazioni che vengono disposte anche quando è lecito avanzare più di un dubbio sulla loro indispensabilità. In questi casi tutto viene ascoltato, non tutto viene trascritto nelle annotazioni della polizia giudiziaria, spesso quello che viene trascritto, quando di interesse pubblico, viene divulgato. Talvolta quello che viene scritto e divulgato non è di interesse per le indagini, ma discredita e nuoce la reputazione degli interlocutori.
Non troppo raramente negli atti delle indagini preliminari e finanche nelle richieste di applicazione di una misura cautelare si trovano trascritti, parola per parola, i dialoghi tra indagato e il suo difensore.
Purtroppo non sempre viene dichiarata l’inutilizzabilità del contenuto delle trascrizioni dei colloqui tra avvocato e difensore; eppure il codice di procedura penale si esprime chiaramente: “Non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori (..).” e aggiunge che “quando le comunicazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente” (art. 103, comma quinto e settimo, codice di procedura penale).
Dalla lettura della norma non si tratterebbe di un semplice divieto di utilizzazione, ma di qualcosa di più, l’operazione di intercettazione in questa ipotesi non sarebbe neppure consentita e se erroneamente avviata il contenuto non potrebbe essere trascritto, “neanche sommariamente”.