Valeria Logrillo 231 Il sole 24 ore

Intervento di Valeria Logrillo e Sofia Monzani per NT+ Il Sole 24 Ore

L’attività formativa nell’ambito del Dlgs 231/01

di Valeria Logrillo, partner Il Sole 24 Ore

Il piano di formazione deve essere attuato dalla società – ma promosso e supervisionato dall’Organismo di Vigilanza – con periodicità e differenziato sulla scorta dei livelli delle funzioni ricoperte dai destinatari

Un’efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo dipende anche dalla predisposizione di un idoneo piano di formazione rivolto ai soggetti destinatari dello stesso [1], avente lo scopo di conferire a questi ultimi una conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e dei presidi posti in essere dall’ente ai fini preventivi.
L’esperienza maturata in tale settore insegna come il momento formativo – preceduto dalla messa a disposizione e conoscenza dei documenti (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nella sua Parte Generale e Speciale, Codice Etico ed eventuali loro allegati) – segni la fase di passaggio dalla astratta conoscenza dei principi e delle regole in essi contenuti alla loro effettiva attuazione.

Durante l’evento formativo i destinatari, oltre ad essere resi edotti di tutti gli elementi di riferimento, possono comprenderne l’effettiva portata, le concrete modalità di attuazione e i rischi conseguenti alle violazioni.
Per tali ragioni può risultare opportuno estendere il programma di formazione anche a soggetti che, pur non essendone dipendenti, operino nell’ambito della società, come, ad esempio, gli stagisti, gli agenti o i consulenti esterni, in particolare qualora siano coinvolti in attività giudicate sensibili.

Con riferimento al momento di erogazione è bene specificare che l’attività formativa deve essere attuata dopo l’adozione del Modello, possibilmente in un momento immediatamente successivo, in quanto lo stesso non può dirsi efficacemente attuato prima che i suoi contenuti siano stati resi noti a tutto il personale. Ciò non è, però, sufficiente: la formazione va riproposta al verificarsi di talune circostanze:

  • in seguito ad attività di aggiornamento del Modello e/o del Codice Etico (si pensi a quelli conseguenti alle modifiche legislative, come la non infrequente introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità dell’ente);
  • in occasione di mutamenti di rilievo nell’organizzazione aziendale;
    quando è suggerito dallo stesso Organismo di Vigilanza (il cui ruolo è anche quello di verificare l’effettività e la qualità dell’attività formativa), laddove riscontri particolari criticità ovvero ravvisi
  • l’opportunità di approfondire determinate tematiche rilevanti per la Società;
  • nel caso in cui siano state rilevate violazioni del Modello;
  • decorso del tempo dal precedente evento formativo.

 

Continua a leggere l’articolo di Valeria Logrillo, pubblicato il 10 febbraio 2022, sul sito NT Plus Diritto Il Sole 24 Ore.

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Valeria Logrillo 231 Il sole 24 ore

L’articolo di Valeria Logrillo e Sofia Monzani per NT+ Diritto in materia di Compliance 231

Compliance 231, la continuità di azione dell’Organismo di Vigilanza

di Valeria Logrillo, partner Il Sole 24 Ore

La frequenza ottimale degli incontri per assicurare la continuità di azione dell’OdV, le differenti modalità e le riunioni a evento per fatti sopravvenuti

Le Linee Guida emanate da Confindustria , nella loro ultima versione del giugno 2021, indicano che “la definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell’azione dell’Organismo di vigilanza, quali la calendarizzazione dell’attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all’OdV stesso, stabiliti all’interno del Modello organizzativo potrà essere rimessa a quest’ultimo”.
Dunque, la definizione della frequenza con cui l’Organismo di Vigilanza (d’ora in poi anche “OdV”) debba riunirsi è rimessa alla discrezionalità dei membri dello stesso.



Le differenti modalità di riunione dell’Organismo di Vigilanza (OdV)

L’organo di controllo si riunisce in plurime occasioni che possono avere modalità e finalità differenti, che variano anche a seconda della composizione del medesimo.
Durante la prima riunione dell’OdV – a seguito dell’introduzione del Modello Organizzativo di gestione e controllo (d’ora in poi anche solo “Modello”) da parte dell’Organo amministrativo – è opportuno dare atto di aver ricevuto e analizzato il Modello e il Codice Etico, di aver accettato l’incarico e di essere in possesso dei requisiti richiesti e indicati nel Modello per la carica ricoperta [1].

In questa sede inoltre l’OdV si dota di un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, prevedere il numero e la frequenza minima delle riunioni, tenendo conto di diversi fattori, quali la complessità dell’organizzazione, le vicende che ne hanno caratterizzato la storia, nonché altri elementi contingenti. Sempre nel corso della prima riunione l’OdV può esprimersi in ordine al contenuto del Modello (se lo stesso è aggiornato con riferimento ai reati presupposto; se vi è un riferimento attuale e rappresentativo dell’organigramma aziendale, etc.) e richiedere la documentazione che ritiene necessario analizzare (non avendo, come noto, limiti di sorta all’accesso agli atti della società) al fine di individuare il budget e di predisporre un piano di attività.

Infatti, come stabilito in numerosi Modelli Organizzativi, l’OdV predispone annualmente un piano di attività, nel quale programma le attività di verifica da svolgere, considerando la natura delle stesse, l’esposizione al rischio delle diverse aree aziendali, le priorità di intervento e la necessità di un eventuale coinvolgimento di funzioni interne, ovvero di professionisti esterni.

Continua a leggere l’articolo di Valeria Logrillo, pubblicato il 24 febbraio 2022, sul sito NT Plus Diritto Il Sole 24 Ore.

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Violenza sulle donne, un articolo di Valeria Logrillo

L’avvocato Valeria Logrillo, esperta di diritto penale, ha pubblicato un intervento su L’Edicola del Sud nel quale si occupa delle diverse letture possibili del fenomeno della violenza sulle donne.

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Essere falsamente accusati: È violenza anche quella?

Abbiamo letto tantissimi articoli che hanno celebrato, lo scorso 25 novembre, con la giusta enfasi, la giornata internazionale per la lotta alla violenza contro le donne e ogni giorno il tema viene associato alle situazioni più disparate: dalla giornalista molestata, alle pazienti dell’ormai troppo noto ginecologo barese.

Nonostante gli sforzi che parte delle forze politiche, associazioni di categoria ed enti pubblici hanno profuso per tutelare le donne, il cammino, seppur tracciato, è ancora lungo e insidioso.

Il problema della violenza sulle donne infatti ha le sue radici in una cultura spiccatamente maschilista. Non ammetterlo prima di affrontare l’argomento sarebbe disonesto. 

I movimenti culturali, le nuove leggi (abbiamo dovuto aspettare la legge 66 del 1963  per l’ammissione delle donne al concorso in Magistratura) hanno portato, nel corso del tempo, sempre più il problema all’attenzione della politica e dell’opinione pubblica.

Tuttavia la cultura maschilista, l’antica concezione di inferiorità della donna, opera tutt’oggi con vigore e non dirlo sarebbe altrettanto disonesto. Le donne lo sanno. Lo sanno, lo vivono e lo subiscono anche quando nessuna violenza fisica o psicologica viene esercitata, lo sanno quando vengono sminuite o zittite, oppure quando affrontano tutti i problemi connessi al mondo del lavoro e alla maternità. 

Alle premesse appena formulate se ne deve aggiungere un’altra: le vittime di violenze e abusi meritano la più ampia tutela, da parte di chiunque, pertanto, anche per non rischiare che vengano confuse con situazioni diverse, è oggi doveroso spiegare l’esistenza di un’altra realtà e di altre vittime: gli uomini falsamente accusati.

L’interesse dell’opinione pubblica, la nascita di numerosi centri antiviolenza, l’impegno di personaggi pubblici che si spendono (in buona fede) sul tema,  l’intervento del legislatore – che si è attivato, non troppo tempo fa, con il così detto ‘codice rosso’ e che ora valuta il superamento della denuncia in caso di maltrattamenti – ha tuttavia contribuito ad avviare un fenomeno di strumentalizzazione delle norme volte a garantire le vittime in assenza di effettive violenze.

Violenza sulle donne ma anche sugli uomini

Nel 2012 una equipe dell’Università di Siena ha effettuato una “indagine conoscitiva sulla violenza verso il maschile” su un campione di uomini tra i 18 e i 70 anni. La metodologia utilizzata dagli autori è la stessa applicata dall’Istat nel 2006 per la raccolta dei dati sulla violenza contro le donne. 

Dalle proiezioni della ricerca è emerso che nel 2011 sarebbero stati oltre 5 milioni gli uomini vittime di violenza femminile configurata in minaccia di esercitare violenza, graffi, morsi, capelli strappati, lancio di oggetti, percosse con calci e pugni. Oltre 2 milioni e mezzo sarebbero gli uomini che hanno subito atti persecutori da parte di una donna nel corso della loro vita.

Molto inferiori, a differenza della violenza esercitata sulle donne, sono gli atti che possono mettere a rischio l’incolumità personale e portare al decesso.

Le donne uccidono o sono autrici di gravi lesioni fisiche in percentuale assai ridotta, ma sembrano essere esperte in forme di violenza psicologica ed economica che sono state così riassunte: 

  • insulti e umiliazione;
  • minaccia di chiedere la separazione, togliere casa e risorse, ridurre in rovina, minaccia di portare via i figli, minaccia di ostacolare  o impedire i contatti con i figli; 
  • critiche a causa di un impiego poco remunerato, paragoni irridenti con persone che hanno guadagni migliori; 
  • denigrazioni a causa della vita modesta consentita alla partner; 
  • critiche per difetti fisici; 
  • distruzione, danneggiamento di beni, minaccia di suicidio o di autolesionismo.

I numeri dimostrano che il fenomeno ha raggiunto proporzioni macroscopiche, tanto che sul riconoscimento di questa emergenza convergono operatori di diverse aree coinvolte: Polizia, Magistratura, Avvocatura, Neuropsichiatria, Psicologia, Criminologia. La rete permette di consultare un documento, reperibile a questo link sul sito del Senato, in cui si legge che: “vittime di stupri e/o percosse non possono essere messe sullo stesso piano della persona che si morde le labbra e corre in ospedale a denunciare l’ignaro ed incolpevole ex partner. Magari con l’avallo di servizi sociali conniventi, che hanno costruito un muro di indifferenza sul dramma sociale delle false accuse”. 

Nel documento si afferma in premessa che “Gli studi sulle problematiche della separazione denunciano, da circa 16 anni, un uso strumentale della carta bollata: l’utilizzo della denuncia per violenza di varia natura, pianificata per raggiungere obiettivi diversi da quelli dichiarati. Può essere un’arma di ricatto per ottenere vantaggi economici, uno strumento per allontanare il “nemico” dai figli con accuse costruite ad arte, una rivalsa per il piacere di vedere l’ex in rovina. Quale che sia lo scopo occulto, è ben lontano dall’essere una reale tutela per l’incolumità di chi denuncia. Anche se non esiste una concreta situazione di rischio, è utile costruirla: garantisce risultati certi, da 30 anni, invariabilmente. Gli approfondimenti sulle false accuse in ambito separativo dicono che il soggetto abusante, nella maggior parte dei casi, non esiste affatto.”

Ed ancora le dichiarazioni confluite nel documento sono ancor più lampanti: «I maltrattamenti in famiglia stanno diventando un’arma di ritorsione per i contenziosi civili durante le separazioni…», «…è appurato che le versioni fornite dalle presunte vittime sono gonfiate ad arte. Solo in 2 casi su 10 si tratta di maltrattamenti veri, il resto sono querele enfatizzate e usate come ricatto nei confronti dei mariti durante la separazione…». «una tiratina d’orecchi ai centri antiviolenza, che istigano a denunciare senza fare la dovuta azione di filtro, ma poi si disinteressano di come va a finire…». Carmen Pugliese, Sostituto Procuratore c/o Trib. di Bergamo – inaugurazione anno giudiziario 2009, previa autorizzazione del Proc.Gen Addano Galizi, 29/1/2009. 

Ne parlano i magistrati, ne parlano i sostenitori della Pubblica Accusa, con onestà intellettuale e forti delle esperienze vissute e dei fascicoli esaminati con attenzione, animati dalla sola ricerca della verità e non della tutela a ogni costo della donna denunciante. 

Il processo per violenza sulle donne

Il processo penale è un luogo in cui la giustizia deve essere esercitata – non strumentalizzata – nell’interesse del popolo e di tutte le parti coinvolte, eppure spesso non è così, si celebrano processi che durano anni per scoprire – quando si è fortunati – che quell’uomo era innocente, perché ci vuole tempo e risorse per riuscire a portare alla luce il clima ritorsivo in cui erano sorte le accuse, per far emergere le contraddizioni, per analizzare tutti i certificati medici che spesso sono rappresentativi non di quanto obiettivamente refertato, ma solo di quanto riferito. Ma non sempre si riesce a spiegare e dimostrare che – contro ogni cliché – anche le donne, instaurando processi infondati, esercitano un’inaudita e spesso impunita violenza. 

Il 20 novembre Juana Cecilia Hazana Loayza è stata uccisa a coltellate in un parco di Reggio Emilia dal suo ex che aveva in precedenza denunciato. Dobbiamo chiederci, onestamente, quante possibilità in più di salvare la vita di quella – o altre donne – ci sarebbero, se la Magistratura e gli agenti di polizia giudiziaria, non fossero costantemente costretti a occuparsi e portare avanti migliaia di denunce falsamente sporte contro ex mariti ed ex fidanzati?

Avv. Valeria Logrillo

Foto di Engin Akyurt da Pixabay

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Valeria Logrillo
finalista
al Top Legal Award per il diritto penale

Valeria Logrillo è stata nominata tra i finalisti del premio di Top Legal  come studio emergente nel diritto penale.

Si conferma l’attenzione degli editori di settore per lo studio legale Logrillo, boutique milanese concentrata nel diritto penale d’impresa. 

La qualità dei clienti seguiti e del lavoro svolto per loro, ha consentito allo studio di consolidare la propria reputazione e di imporsi all’attenzione dei media e delle giurie che assegnano annualmente gli award.

Valeria Logrillo è tutt’ora considerata una emergente nonostante alle spalle possa vantare una esperienza più che decennale di processi importanti, condotti in autonomia o al fianco di grandi penalisti.

Nella gestione della clientela, formata da medie e grandi imprese caratterizzate da un management giovane e dinamico, lo studio Logrillo ha impostato prassi efficaci che consentono al cliente di affidarsi con fiducia alle strategie di prevenzione delle condotte penalmente rilevanti.

Sempre più numerosi sono gli eventi in cui Valeria Logrillo è chiamata come formatrice in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs.231/01).

In questo ambito lo Studio propone un modello didattico tecnico e pratico, ricco di esempi concreti e casi giurisprudenziali tagliati e personalizzati sul bussiness aziendale.

I corsi coinvolgono il management e i quadri e riscuotono notevole interesse e apprezzamento.

In sede di difesa giudiziale, Valeria Logrillo ha sempre mostrato la tempra e la competenza necessaria a gestire ogni fase, anche la più delicata, in ogni grado del processo.

Profilo di Valeria Logrillo

Diplomata nel 2005 presso il Liceo Scientifico “Marie Curie” di Monopoli ha conseguito nel 2010 la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, con votazione di 110/110 e lode, plauso della commissione e invito a proseguire gli studi accademici.

La tesi sperimentale presentata nella materia di Diritto Processuale Penale portava il titolo «Iura novit curia», relatore prof. Vincenzo Garofoli. La tesi è stata pubblicata in estratto come voce della Enciclopedia Treccani col titolo «La diversa definizione del fatto nel giudizio di cassazione e il metodo del contraddittorio».

Durante il corso di laurea ha aderito al progetto Erasmus che ha svolto presso la Universitat de les Illes Baleares (Palma di Mallorca, Spagna – febbraio/giugno 2008).

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Valeria Logrillo
stella nascente del
Diritto penale

Il premio, consegnato durante la cerimonia di gala dell’8 luglio 2021 ha visto conferire il primo premio allo studio dell’avv. Valeria Logrillo come «boutique d’eccellenza, raising star nel diritto penale».

Le motivazioni del premio

Lo Studio Legale Logrillo Boutique d’Eccellenza dell’Anno Diritto Penale d’Impresa Rising Star
Per la competenza e la professionalità dimostrata, assistendo con professionalità, rigore e accuratezza la Clientela in tutte le questioni legali. In particolare per un approccio innovativo e dinamico capace di affrontare le controversie su ogni fronte in materia del Diritto Penale d’Impresa.

Dal sito de Le Fonti: «Le Fonti Awards® Italy fa parte dei premi internazionali Le Fonti Awards® . […] Per individuare le eccellenze del Le Fonti Awards® vengono presi in considerazione rendimenti, operazioni e altri fatti idonei ai fini della premiazione e relativi ad un arco temporale di 12 mesi. ».

Il commento di Valeria Logrillo

«La parte più emozionante della serata in cui il mio Studio è stato premiato risiede non nel premio in sé ma nella consapevolezza di avere 34 anni, un collaboratrice ancor più giovane e rappresentare una realtà giovanissima e dinamica in un ambito e un Paese dove c’è sempre troppo poco spazio per i giovani».

Valeria Logrillo

Nell’anno in cui affrontiamo la ripresa dopo le chiusure dovute all’emergenza sanitaria, lo Studio Logrillo cresce con l’arrivo di Sofia Monzani, avvocata penalista con precedente esperienza in un primario studio penalistico milanese e come legale interno in una società leader nel settore dei materiali per costruzione.

intercettazioni telefoniche

L’articolo dell’avv. Valeria Logrillo sulle intercettazioni di conversazioni tra indagato e avvocato

Il contributo dell’avv. Valeria Logrillo pubblicato su La Gazzetta del Mezzogiorno l’11 giugno 2021.

Lo strumento di ricerca della prova delle intercettazioni telefoniche, di cui si parla quotidianamente, è un’attività seriamente e gravemente invasiva per chi la subisce e anche per i soggetti che sono in contatto con chi ne è sottoposto (pur non essendo indagati), si pensi alle persone che abitano nella stessa casa di chi è sottoposto a una captazione ambientale o alle persone che per varie ragioni contattano una persona sul cui cellulare è stato installato un trojan.

Occorre sottolineare che le intercettazioni dovrebbero essere disposte in presenza di gravi indizi di alcune fattispecie di reato e solo quando la loro attuazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Questo in teoria.

Nella pratica sono numerosissime le intercettazioni che vengono disposte anche quando è lecito avanzare più di un dubbio sulla loro indispensabilità. In questi casi tutto viene ascoltato, non tutto viene trascritto nelle annotazioni della polizia giudiziaria, spesso quello che viene trascritto, quando di interesse pubblico, viene divulgato. Talvolta quello che viene scritto e divulgato non è di interesse per le indagini, ma discredita e nuoce la reputazione degli interlocutori.

Non troppo raramente negli atti delle indagini preliminari e finanche nelle richieste di applicazione di una misura cautelare si trovano trascritti, parola per parola, i dialoghi tra indagato e il suo difensore.

Purtroppo non sempre viene dichiarata l’inutilizzabilità del contenuto delle trascrizioni dei colloqui tra avvocato e difensore; eppure il codice di procedura penale si esprime chiaramente: “Non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori (..).” e aggiunge che “quando le comunicazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente” (art. 103, comma quinto e settimo, codice di procedura penale).

Dalla lettura della norma non si tratterebbe di un semplice divieto di utilizzazione, ma di qualcosa di più, l’operazione di intercettazione in questa ipotesi non sarebbe neppure consentita e se erroneamente avviata il contenuto non potrebbe essere trascritto, “neanche sommariamente”.

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Covid-valeria-logrillo-sole24ore

Articolo su Norme e Tributi Plus Diritto Il Sole 24 Ore

Pandemia e obbligo di permanenza domiciliare.

di Valeria Logrillo

Il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia afferma l’illegittimità del DPCM del 8.3.2020 la cui applicazione determina “un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare” assimilabile a una “sanzione penale restrittiva della libertà personale

Da oltre un anno le libertà fondamentali che ciascuno esercitava nella propria quotidianità sono state gravemente limitate per far fronte al contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19.

Continua a leggere l’articolo, pubblicato l’8 aprile 2021 sul sito di NT Plus Diritto Il Sole 24 ore

Articolo su La Gazzetta del Mezzogiorno

Covid 19 e obbligo di permanenza domiciliare: ecco le prime sentenze dei Tribunali

Questo il titolo dell’articolo pubblicato da Valeria Logrillo su La Gazzetta del Mezzogiorno del 10 aprile 2021.

Leggi l’articolo di seguito o sul sito de La Gazzetta del Mezzogiorno

Il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia afferma l’illegittimità del DPCM del 8.3.2020 la cui applicazione determina “un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare” assimilabile a una “sanzione penale restrittiva della libertà personale”

Da oltre un anno le libertà fondamentali che ciascuno esercitava nella propria quotidianità sono state gravemente limitate per far fronte al contenimento della diffusione della pandemia da Covid- 19. Tra i diritti compromessi ci sono i più essenziali: la libertà personale, la libertà di movimento e di circolazione, il diritto alla privacy, alla salute, allo studio e molti altri ancora. Qualcuno ha da tempo avviato un dibattito, più o meno sereno, domandandosi se i numerosi D.P.C.M. potessero limitare per un tempo così prolungato diritti così importanti.

In questo contesto ha fatto molto discutere la sentenza di proscioglimento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Emilia. In particolare, il procedimento era a carico di due persone accusate del delitto di “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” previsto dall’art. 483 del codice penale «perché, compilando atto formale di autocertificazione per dare contezza del loro essere al di fuori dell’abitazione in contrasto con l’obbligo imposto dal DCPM 08.03.2020, attestavano falsamente ai Carabinieri di Correggio: G. R. di essere andata a sottoporsi ad esami clinici; C. D. di averla accompagnata (..)».

Il contenuto della dichiarazione era poi risultato falso, avendo il personale in forza al Comando Carabinieri di Correggio accertato che la donna quel giorno non aveva eseguito alcun accesso presso l’Ospedale indicato. Il Giudice pur non mettendo in discussione il “fatto”, quindi gli accertamenti effettuati dal Comando dei Carabinieri, ritiene di non dover procedere nei confronti degli imputati sulla base di alcuni presupposti: – l’obbligo di permanenza domiciliare costituisce una misura restrittiva della libertà personale; – la libertà personale può essere limitata solo mediante specifici atti giudiziari e in presenza di presupposti previsti dall’ordinamento; – quando il divieto di spostamento è assoluto, come previsto nei D.P.C.M., poiché il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione, è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale; – il D.P.C.M. è un atto amministrativo che non risponde ai requisiti previsti, conseguentemente il Giudice ordinario deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge (Costituzionale).

Spiega infatti il Giudice che diverso è il caso della limitazione della libertà di circolazione – un diritto importante ma ‘inferiore’ rispetto alla libertà personale – poiché si ha limitazione di libertà di circolazione quando viene inibito l’accesso a specifiche zone e non quando si impone un generalizzato obbligo di permanenza domiciliare. Cosa accade quindi? Possiamo pensare che altri giudici dovranno seguire quanto affermato in questa sentenza? In realtà no, il sistema italiano non si fonda sul “precedente giuridico” ma sull’interpretazione delle norme, applicata dal Giudice, nel caso concreto senza poter essere vincolato da quanto affermato da suoi pari in casi simili. Fino a che quindi non vi sarà una pronuncia della Corte Costituzionale – cui è demandato il compito di verificare la conformità alla Costituzione delle leggi e degli atti aventi forza di legge – o della Corte di Cassazione – a cui spetta il compito, di assicurare l’uniforme interpretazione e applicazione del diritto – non sarà possibile prevedere le decisioni di altri Giudici in casi analoghi.

Nel mentre però è evidente che i principi giuridici enunciati dai magistrati di Reggio Emilia (e anche di Milano) potranno essere portati all’attenzione delle autorità giudiziarie in altri processi o, nel caso di emissione di sentenze sfavorevoli, posti alla base dei mezzi di impugnazione tenendo a mente che il delicato mondo del diritto deve tenere conto del bilanciamento di interessi rilevanti. In un documento del 2013, l’attuale Ministro della Giustizia affermava: “nessuno dei diritti costituzionali ha carattere assoluto, ma tutti possono e debbono essere contemperati con gli altri diritti e interessi costituzionalmente rilevanti; in secondo luogo, non esiste una gerarchia predeterminata in astratto tra i diritti e i valori costituzionali, ma il bilanciamento è un’operazione dinamica affidata in primo luogo al legislatore, su cui la Corte effettua il proprio compito di controllo; in terzo luogo, il bilanciamento richiede criteri di ragionevolezza e proporzionalità; infine, l’esito del bilanciamento non può mai essere il sacrificio totale di uno dei valori in gioco, perché di ciascuno deve essere preservato il nucleo essenziale”.

Pur auspicando che nel prossimo futuro si potrà fare a meno delle attuali misure, bisogna attendere che venga operato un corretto bilanciamento tra i tutti i diritti costituzionali in gioco. Il rischio, nel frattempo, è quello di una disparità di trattamento per persone che hanno commesso la stessa azione – violazione delle indicazioni contenute nel D.P.C.M. – in base all’interpretazione che ne darà il Giudice del singolo procedimento.

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Articolo di Valeria Logrillo su Le Fonti Legal

 «L’attività d’impresa in Italia tra doveri, facoltà e opportunità», questo il titolo dell’articolo a firma dell’avvocata Valeria Logrillo pubblicato sull’ultimo numero di Le Fonti Legal.

Sono sempre maggiori le incombenze che gravano sull’imprenditore italiano che vuole seguire scrupolosamente i dettati normativi, anche quelli non obbligatori. Questo aggrava la gestione, ma migliora la qualità del lavoro dell’impresa. Una riflessione ricorrente quella su quanti pesi e responsabilità gravino sull’imprenditore italiano. Sono titolare di uno Studio Legale che si occupa principalmente di assistenza alle imprese, di prevenzione delle responsabilità penali e, quando necessario, della difesa in giudizio. Il rapporto con il cliente, quando funziona, si declina come una virtuosa collaborazione probabilmente perché il lavoro finale che ci si pone di consegnare presuppone una profonda conoscenza dell’impresa. Ed infatti, la fase iniziale di conoscenza, oltre allo studio dei documenti, è, per parte mia, caratterizzata dal capire, prima di tutto, la storia dell’impresa, i suoi valori, le intuizioni degli uomini e delle donne che l’hanno pensata, creata e fondata e che ne hanno accompagnato il percorso di crescita. È molto utile, a mio avviso, anche conoscere i luoghi dove l’impresa si esercita, facendo un tour degli spazi, zone produttive e amministrative. Questo percorso normalmente svela aneddoti, personalità, storie che rivelano il rapporto delle persone che fanno impresa con il loro territorio. È affascinante il legame che l’imprenditore, il buon imprenditore, intrattiene con i suoi collaboratori, con i dipendenti, gli operai. La logica propria di un certo modo di pensare, che contrappone in modo netto capitale e lavoro, che vede gli imprenditori come spregiudicati sfruttatori che non conoscono la fatica e vivono nel lusso, ha fuorviato molte menti. Personalmente non ho esperienza di questo tipo, ma di uomini e donne coraggiosi e intraprendenti che hanno messo un’idea nuova al centro della propria vita e le hanno dedicato tempo, risorse e lavoro. Si tratta di un prezioso capitale umano, costituito da coraggiosi imprenditori e insostituibili dipendenti e, quando l’impresa cresce, da un Consiglio di Amministrazione gravato da numerosissime incombenze. Alcune sono necessarie e propedeutiche all’apertura stessa dell’attività o di una nuova sede, altre obbligatorie, a cui l’impresa deve adeguarsi nei più disparati ambiti. Penso alla delicatissima materia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e a tutte le incombenze connesse. E, ancora, agli adempimenti che obbligatori non sono ma che considero necessari. A questo gruppo appartengono le certificazioni volontarie, la compliance Gdpr (anche quando non è strettamente obbligatoria), ai Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo previsti dal D.lgs. 231/01.

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